interruzione energia elettrica

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La Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 198/11, al Titolo 7, prevede che al verificarsi di interruzioni di energia elettrica di durata superiore ai limiti previsti nella Tabella 9 vengano riconosciuti a favore dei clienti interessati – indipendentemente dalla responsabilità in ordine all’interruzione – specifici rimborsi forfetizzati erogati automaticamente senza la necessità di alcuna richiesta da parte dei clienti stessi – nella misura prevista nella medesima Deliberazione.

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