IMU – Imposta Comunale Propria

Cos’è l’IMU

IMU è l’acronimo di Imposta Municipale Unica. Ha sostituito la vecchia Ici, l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali calcolate sui redditi fondiari riferiti ad immobili non locati.

Tale imposta è stata istituita anticipatamente ed in via sperimentale dall’art. 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n.23, dall’Art. 1, commi 707-729, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, della Legge 28.12.2015, n. 208 e della n. Legge 232 del 11.12.2016.

Soggetto attivo dell’Imposta è il Comune salvo quanto disposto dall’Art. 1, comma 380, lettera f), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che riserva allo Stato, il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota standard dello 0,76%, ai sensi dell’Art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ovvero sulla base di diversa aliquota prevista da norma di legge.

Lo Stato annualmente trattiene su un’ipotesi di incasso totale dell’Imposta una percentuale molto alta che va ad alimentare un fondo statale detto Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) che viene rimesso quasi interamente alle grandi Città, riducendo così il Comune a mero esattore con conseguenze tragiche per le casse comunali della maggior parte dei piccoli Comuni Italiani (7.000 su poco più di 8.000).

Chi paga l’IMU

Sono assoggettati all’IMU i proprietari di tutti gli immobili o i titolari di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, con esclusione dell’abitazione principale e sue pertinenze (una per ogni Categoria Catastale C2, C6 e C7) fatta eccezione per le abitazioni e loro pertinenze di pregio comprese nelle Categorie catastali A1, A8 e A9 che sono assoggettate all’imposta Abitazione Principale con aliquota del 4 per mille e con detrazione pari ad € 200,00. Sono esenti o godono di particolari agevolazioni alcune tipologie di immobili meglio indicate ai capitoli ESENZIONI e AGEVOLAZIONI.

In particolare sono soggetti all’IMU, escluse le esenzioni e agevolazioni:

1.     Il proprietario di immobili o porzioni di essi e/o di aree fabbricabili, ovvero colui o coloro che hanno il diritto di godere e disporre di una cosa in modo pieno ed esclusivo.

2.     I titolari di usufrutto ovvero chi ha facoltà di godere e usare il bene “come se ne fosse il proprietario”.

3.     I titolari di uso, consistente nella facoltà di servirsi dell’immobile, limitatamente ai bisogni della propria famiglia.

4.     I titolari di abitazione, consistente nel diritto di abitare l’immobile solo per i bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia.

5.     I titolari di superficie, che consiste nell’edificare e mantenere una costruzione al di sopra (o al di sotto) di un fondo di proprietà altrui.

6.     I titolari di enfiteusi, cioè il godimento di un bene altrui con l’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico.

7.     Il locatario, cioè colui che fruisce del bene, nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) per tutta la durata del contratto.

Il concessionario di aree demaniali (es., il concessionario di uno stabilimento balneare).

Aliquote IMU

ANNO 2023 (.pdf)

ANNO 2022 (.pdf)

ANNO 2021 (.pdf) – Delibera – Aliquote

ANNO 2020 (.pdf) – Delibera – Aliquote

ANNO 2019 – aliquote uguali al 2018

ANNO 2018 (.pdf)

ANNO 2017 (.pdf)

ANNO 2016 (.pdf)

ANNO 2015 (.pdf)

Regolamento

MODALITA’ di PAGAMENTO IMU

L’IMU dovrà essere pagata con modello F24 in due rate, Anticipo e Saldo,  aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno o in alternativa in rata unica scadente il 16 giugno.

CODICI TRIBUTO IMU

·         3912 IMU – ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSSO (A1, A8 e A9) E PERTINENZE -Comune

·         3916 IMU – AREE FABBRICABILI– Comune

·         3918 IMU – ALTRI FABBRICATI – Comune

·         3925 IMU – IMMOBILI CATEGORIA D  – Stato

·         3930 IMU – IMMOBILI CATEGORIA D  – Incremento Comune

·         3923 IMU – IMU – Interessi da accertamento – Comune

·         3924 IMU – IMU – Sanzioni da accertamento – Comune

Codice Comune di Savignone: I475

MODULISTICA

MODELLO MINISTERIALE DI DENUNCIA POSSESSO IMMOBILI, VARIAZIONI E CESSAZIONI

MODELLO RICHIESTA AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI IMU

COMUNICAZIONE CONTRATTO DI COMODATO IMU

Per tutte le altre informazioni più approfondite sul tributo si manda al vigente Regolamento IUC – IMU 2017. Informazioni particolari potranno essere richieste con quesito scritto a: tributi@comune.savignone.ge.it

Esenzioni IMU

Sono esentati dal pagamento dell’IMU per l’anno 2017:

  • L’ABITAZIONE PRINCIPALE (Prima casa, escluse le Categorie A1 – A8  – A9, ovvero le case di lusso).
  • LE  PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE (una per ciascuna categoria C2 – C6 – C7,  ovvero Cantine, Box e Tettoie).
  • UNA SOLA ABITAZIONE CON RELATIVE PERTINENZE (come sopra indicato) di proprietà di PERSONA RICOVERATA E RESIDENTE IN CASA DI CURA, purché gli immobili non siano locati o concessi in comodato.
  • GLI IMMOBILI ESENTATI DALLO STATO (Art. 14 del Regolamento Comunale IMU).
  • GLI IMMOBILI NON ASSOGGETTABILI ALL’IMPOSTA (Art. 4 del Regolamento Comunale IMU).
  • LE QUOTE DI FABBRICATI IN COMPROPRIETÀ DERIVANTI DA EREDITÀ O ALTRI DIRITTI REALI possono godere delle agevolazioni riservate all’abitazione principale e alle sue pertinenze, ovvero dell’esenzione della quota di tributo di spettanza, fino alla concorrenza del tributo stesso, qualora il soggetto passivo utilizzi uno degli immobili e pertinenze come abitazione principale, a condizione che i comproprietari (ciascuno autonomamente) non possiedano altre unità immobiliari di qualsiasi tipologia. Tale agevolazione è attribuibile ai contribuenti in possesso di un reddito familiare (prendendo a riferimento la famiglia anagrafica) non superiore ad Euro 37.000,00. Per ottenere detta agevolazione è necessario presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo all’anno d’imposta con documentazione probatoria allegata. I possessori di quote immobiliari che non utilizzano uno degli stessi immobili in comproprietà come abitazione principale o che possiedono altri immobili o altre porzioni di immobili saranno invece assoggettati alle norme che disciplinano la categoria “altri immobili”. Detta agevolazione vale solo ai fini IMU.
  • I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL’IMPRESA AGRICOLA – Sono esenti IMU e nel Comune di Savignone anche esenti TASI i fabbricati esclusivamente strumentali ad impresa agricola riconosciuta, come definita  dall’art. 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dall’art. 2135 del Codice Civile, ovvero l’attività d’impresa diretta alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all’allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l’attività agrituristica, svolti in maniera non occasionale.
  • TUTTI I TERRENI COMPRESI QUELLI AGRICOLI, ESCLUSE LE AREE FABBRICABILI – Per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità (Art. 7, comma 4 del Regolamento IUC – IMU). Allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso, il Comune determina periodicamente e per zone omogenee con Deliberazione di Giunta Comunale ratificata dal Consiglio Comunale i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili. Per l’anno 2017 occorre riferirsi alla Deliberazione GC n. 28 del 09.03.2017 ratificata nella seduta del Consiglio Comunale del 30.03.2017.
  • I FABBRICATI DIRUTI senza copertura e con le murature in elevazione di altezza media inferiore a m. 1,50 se ricadenti in ambiti del P.U.C. non edificabili.
  • IMMOBILI MERCE ovvero fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (non pagano IMU ma pagano la TASI).

I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono invece assoggettati all’imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione.

Agevolazioni IMU

  • IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO 

Per gli immobili locati a canone concordato (Regolamento Comunale IMU) di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, viene determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, ridotta al 75% (7,425 per mille), ovvero con riduzione reale del 25% sull’imposta dovuta.

Sono invece assoggettate alla riduzione del 50% del valore sul quale applicare l’aliquota:

  • LE ABITAZIONI E PERTINENZE di legge (o quote di esse) CONCESSE IN COMODATO GRATUITO IN LINEA RETTA
    (Regolamento Comunale IMU).

Detta agevolazione è prevista PER UN   SOLO IMMOBILE E SUE PERTINENZE ed è esclusa per  le Cat. A1, A8 e A9. Il Comodante deve possedere al massimo 2 immobili con relative pertinenze di legge di tipo residenziale (può invece possedere altre tipologie di immobili) e gli stessi devono essere ubicati nel Comune di Savignone. Il Comodante deve inoltre utilizzare l’altro immobile residenziale come abitazione principale in cui abbia la residenza e la dimora abituale. Il Comodatario deve utilizzare l’immobile in comodato come abitazione principale in cui abbia la residenza e la dimora abituale. Il contratto di comodato deve essere necessariamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate. La linea retta può essere ascendente o discendente (Figlio/Genitore e viceversa). In caso di avvenuto decesso dell’avente titolo in linea retta per le agevolazioni sul comodato d’uso gratuito, il medesimo diritto alle agevolazioni viene acquisito dagli eredi del De Cuius, che utilizzano l’immobile come abitazione principale.

 

Le unità inagibili e/o collabenti dichiarate ed eventualmente accertate dall’Ufficio Tecnico, secondo i disposti di cui al citato art. 8 del Regolamento IUC – IMU, godono della riduzione del 50% del valore sul quale applicare l’aliquota.

Ai fini IMU i fabbricati diruti – senza copertura e con le murature in elevazione di altezza media inferiore a m. 1,50 – non sono considerati unità collabenti, bensì aree fabbricabili se ricadenti nei settori o ambiti edificabili del P.U.C. I medesimi immobili, se ricadenti in ambiti del P.U.C. non edificabili, sono esenti dall’imposta.

 

  • IMMOBILI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO O ARTISTICO DI CUI
    ALL’ART. 10 DEL D. LGS. N. 42/2004.

La qualifica di immobile di interesse storico artistico non risulta dagli atti catastali ma nella Conservatoria dei Registri Immobiliari, presso la quale deve essere trascritto il provvedimento con il quale viene riconosciuto il vincolo.

Con riferimento all’esatta individuazione dei fabbricati “storici” occorre
distinguere tra vincolo diretto e vincolo indiretto.

Il vincolo diretto riguarda un determinato bene al quale viene riconosciuta una specifica rilevanza culturale. E tale vincolo è oggi apposto ai sensi dell’art. 10 e seguenti del D. Lgs. n. 42/2004. Il vincolo indiretto non è invece un riconoscimento del pregio di un’immobile, ma è un provvedimento col quale, al contrario, vengono imposte allo stesso immobile alcune limitazioni.

Pertanto le agevolazioni sono applicabili al solo vincolo diretto.

 

I comodati previsti per legge e dal vigente Regolamento Comunale IMU degli immobili cosiddetti storici, godono della doppia agevolazione e l’imponibile su cui applicare l’aliquota è ridotto al 25%.

SIMULATORE DI CALCOLO IMU

Al seguente link è disponibile il simulatore per il calcolo dell’imposta:

https://www.amministrazionicomunali.it/main/

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