OGGETTI SMARRITI

Ai sensi dell’art. 927 del Codice Civile, le cose mobili ritrovate in questo Comune, quando non vengano direttamente restituite dal ri­trovatore al proprietario, devono venir consegnate senza ritardo al Sindaco, indicando le circostanze del ritrovamento. Esse devono essere consegnate a:

Ufficio di Polizia Locale
Via Garibaldi 2 – piano terra
Savignone (GE)

Ai sensi dell’art. 928 C.C., il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

 

PREMIO DOVUTO AL RITROVATORE

Ai sensi dell’art. 930 C.C., il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede gli € 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

 

CASO IN CUI IL PROPRIATARIO NON RISCUOTA LA COSA RITROVATA

Ai sensi dell’art. 929 C.C., trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

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