TASI – Tributo per i servizi indivisibili

COS’È LA TASI?

Tasi è l’acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili, la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale. La grande novità della Tasi è che il soggetto passivo non è solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ma anche l’affittuario. La legge infatti stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante però verserà solo una parte del totale pari al 10%.

CHI PAGA LA TASI?

La TASI è pagata da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.;

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto ( per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna).

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ALIQUOTE TASI

Aliquote TASI anno 2019 (.pdf) – uguali al 2018

Aliquote TASI anno 2018 (.pdf)

Aliquote TASI anno 2017 (.pdf)

Aliquote TASI anno 2016 (.pdf)

Aliquote TASI anno 2015 (.pdf)

ESENZIONI TASI

Sono esentati dal pagamento della TASI per l’anno 2017:

  • Il detentore a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto e altri diritti reali) che occupa un immobile abitativo (escluse le Categorie A1 – A8  – A9, ovvero le case di lusso) e le sue pertinenze (una per ciascuna categoria C2 – C6 – C7,  ovvero Cantine, Box e Tettoie) come abitazione principale in cui ha residenza e stabile dimora per la percentuale fissata dal Comune (90%).
  • L’utilizzatore (locatario/comodatario) per la quota percentuale stabilita dal Comune (10%) qualora l’immobile residenziale locato sia utilizzato come abitazione principale con le sue pertinenze nei limiti di legge.
  • Una sola abitazione con relative pertinenze (come sopra indicato) di proprietà di persona ricoverata e residente in casa di cura, purché gli immobili non siano locati o concessi in comodato.
  • Gli immobili esentati dallo Stato (Art. 7, Comma 1 del Regolamento Comunale TASI).
  • Gli immobili non assoggettabili all’imposta (Art. 7, Comma 1 del Regolamento Comunale TASI).
  • I Fabbricati rurali strumentali all’attività agro-silvo-pastorale (Esenti perché stabilito dal Comune di Savignone). Costituiscono immobili strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell’ambito di un’attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conduttore dell’immobile sia in grado di provare l’esistenza di un volume d’affari derivante dallo svolgimento di tale attività e di utilizzare tale immobile esclusivamente per la sua attività agro-silvo-pastorale. Alla luce di quanto detto sono esenti anche i fabbricati rurali strumentali locati o ceduti in comodato d’uso purché destinati esclusivamente all’attività agro-silvo.pastorale.
  • Tutti i terreni compresi quelli agricoli escluse le aree fabbricabili.
  • I fabbricati diruti senza copertura e con le murature in elevazione di altezza media inferiore a m. 1,50 se ricadenti in ambiti del P.U.C. non edificabili.

AGEVOLAZIONI TASI

Oltre alle esenzioni previste dalla legge e dal vigente Regolamento IUC – TASI, sono previste agevolazioni nei seguenti casi:

  • Immobili locati a canone concordato. Per gli immobili locati a canone concordato (Art. 13 del Regolamento Comunale IMU) di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.

Sono invece assoggettate alla riduzione del 50% del valore sul quale applicare l’aliquota:

  • Le abitazioni e pertinenze di legge (o quote di esse) concesse in comodato gratuito in linea retta Art. 11 del Regolamento Comunale IMU). La base imponibile è ridotta del 50%. Detta agevolazione è prevista per un   solo immobile e sue pertinenze ed è esclusa per  le Cat. A1, A8 e A9. Il Comodante deve possedere al massimo 2 immobili con relative pertinenze di legge di tipo residenziale (può invece possedere altre tipologie di immobili) e gli stessi devono essere ubicati nel Comune di Savignone. Il Comodante deve inoltre utilizzare l’altro immobile residenziale come abitazione principale in cui abbia la residenza e la dimora abituale. Il Comodatario deve utilizzare l’immobile in comodato come abitazione principale in cui abbia la residenza e la dimora abituale. Il contratto di comodato deve essere necessariamente registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Il Comodante pagherà il 90% dell’imposta calcolata ed il Comodatario sarà esentato dal pagamento del 10% dell’Imposta quale utilizzatore.
  • I fabbricati o porzioni di essi inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (Art. 5, Comma 3 del Regolamento Comunale TASI). La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o porzioni di essi e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell’inagibilità o inabitabilità si rinvia all’Art. 8 del vigente Regolamento Comunale IUC per la disciplina dell’IMU. Ai fini TASI i fabbricati diruti – senza copertura e con le murature in elevazione di altezza media inferiore a m. 1,50 – non sono considerati unità collabenti bensì aree fabbricabili se ricadenti nei settori o ambiti edificabili del P.U.C. I medesimi immobili, se ricadenti in ambiti del P.U.C. non edificabili, sono esenti dall’imposta.
  • Immobili storici. La base imponibile è ridotta del 50%. I comodati previsti per legge e Regolamento degli immobili storici godono della doppia agevolazione.

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO TASI

Il versamento della TASI dovrà essere effettuato in due rate: 16 Giugno e  16 Dicembre.

Il versamento deve essere effettuato solo con F24 e bollettino postale centralizzato.

CODICI TRIBUTO TASI

I codici tributo F24 riservati alla Tasi sono:

  • “3958” – Tasi, abitazione principale e relative pertinenze
  • “3959” – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale
  • “3960” – Tasi, aree fabbricabili
  • “3961” – Tasi, altri fabbricati
  • “3962” – Tasi, interessi
  • “3963” – Tasi, sanzioni

Decreto Legge 9 giugno 2014, n°88

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il testo integrale del nuovo D.Lg. 88 del 9 giugno 2014 : Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l’anno 2014. (14G00100) (GU Serie Generale n.132 del 10-6-2014.

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