VOLANTINAGGIO
L’attività di volantinaggio consiste nella effettuazione di attività pubblicitaria e promozionale attraverso la distribuzione a mano di volantini, definibili come quegli elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, di norma di ridotte dimensioni e privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
Ai fini dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 507/1993, è fatto divieto di effettuare il lancio di volantini da veicoli. Da aeromobili, o comunque con modalità analoghe atte a causare insudiciamento del suolo o dell’ambiente.
Per l’effettuazione dell’attività di volantinaggio non è richiesta preventiva autorizzazione, ma una preventiva segnalazione, gli interessati devono inoltrare specifica segnalazione diretta all’ Ufficio di Polizia Locale del Comune, contenente le seguenti indicazioni:
- generalità, residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell’attività autorizzata;
- ragione sociale e sede della ditta installatrice nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- periodo di effettuazione del volantinaggio;
- vie o piazze o località interessate al volantinaggio;
- numero dei volantini che si intende distribuire;
- numero di persone che effettuano la distribuzione dei volantini.
Alla domanda dovrà essere allegato:
- copia del volantino;
- ricevuta di versamento delle spese d’istruttoria.