Tutela dei lavoratori dal rischio calore

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L’ordinanza n. 1/26 del Presidente di Regione Liguria, fino al 31 agosto 2026, salvo successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Liguria e l’eccezione delle aree territoriali in cui le parti sociali hanno già definito protocolli per la gestione dell’esposizione prolungata dei lavoratori al calore, purché essi garantiscano una uguale o maggior tutela per i lavoratori esposti rispetto a quanto disposto dall’Ordinanza, ovvero a condizione che sia prevista l’adozione di specifiche misure di prevenzione e protezione, in conformità alle Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, recepite con DGR n. 318 del 03/07/2025,

STABILISCE QUANTO SEGUE:

1. è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nei se ori agricolo e florovivais co, nei can eri edili in cui si svolgono a vità all’aperto ed affini, qualora, nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, come previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 318 del 3 luglio 2025, lo stress da calore compor rischi rilevan per la salute del lavoratore, limitatamente ai giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet www.worklimate.it/scelta-mappa/solea vita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnala un livello di rischio “ALTO”;

2. le prescrizioni di cui alla presente ordinanza non trovano applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio e per i loro appaltatori quando tra asi di interven di pubblica u lità, pronto intervento, protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità, fa a salva, in ogni caso, l’adozione di idonee misure organizza ve finalizzate a salvaguardare le prestazioni dei servizi pubblici essenziali e di idonee misure opera ve che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello acce abile secondo la valutazione del rischio condo a dal datore di lavoro come previsto dal decreto legisla vo n° 81/2008, in conformità alle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”;

3. in tutte e le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climazzati , ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimache esterne, è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, citate in premessa;

4. la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza, comporterà le sanzioni come per legge (art. 650 c.p.) se il fa o non cos tuisce più grave reato.

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